Semaforo verde per gli esercenti depositi fiscali di vino all’adempimento unico, con scadenza annuale prevista per il 10 settembre.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Dogane, che con circolare 6/D/ 2018, ha risposto ai dubbi sollevati da alcune associazioni di categoria, le quali hanno avanzato espresse richieste di unificazione delle scadenze e degli adempimenti che gravano sugli esercenti depositi fiscali di vino ai sensi della disciplina delle accise e di quella propria dei prodotti vitivinicoli. Pertanto, diventa unico il termine annuale entro cui i soggetti interessati, vale a dire gli esercenti depositi fiscali di vino, devono trasmettere agli uffici dell’Agenzia delle dogane il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione, il bilancio di materia e il bilancio energetico.

Come si ricorderà, la normativa nazionale in materia di fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcol etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, contempla disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, nonché per i “piccoli produttori” di vino.

Più precisamente l’articolo 8, comma 1, del DM Finanze 153/2001, ha stabilito fra l’altro che il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti va presentato annualmente, anziché quindicinalmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce.

È vero, però, che in fase di applicazione concreta della normativa, l’obbligo tributario scatta a decorrere dal 31 luglio, cioè dalla data di chiusura dell’anno alla quale la normativa europea del settore vitivinicolo ha legato la rilevazione delle giacenze dei prodotti. Peraltro, come osservato anche dall’Agenzia delle Dogane nel documento di prassi in rassegna, la normativa europea ha già fissato al 10 settembre il termine annuale per la presentazione della dichiarazione di giacenza. Inoltre, prosegue la stessa Agenzia, nel caso di registri tenuti in forma telematica, è contemplato un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni (articolo 23, par. 1, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione e Articolo 32 del Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione).

Secondo l’interprete, proprio il particolare trattamento impositivo riservato al vino ha giustificato la riduzione degli oneri, ritenendo valido agli effetti tributari l’utilizzo dei documenti in uso agli esercenti in osservanza delle norme in materia vitivinicola, sempreché contenenti le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza. Al lume di tale principio generale, il Testo Unico Accise ha stabilito espressamente la rilevanza fiscale dei dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie e nelle registrazioni, incluse le rilevazioni delle giacenze effettive annue, che gli esercenti dei depositi fiscali di vino devono predisporre e trasmettere in base alla citata normativa sulla contabilità del depositario autorizzato (Articolo 37, comma 1-bis, del Dlgs 504/1995; articolo 7, commi 2, lettera a), e 4, lettera a), del DM 153/2001).

In conclusione, l’Agenzia delle Dogane, accogliendo le richieste di talune associazioni di categoria, ha condiviso la concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento.

 

Di conseguenza, il 10 settembre è ora il termine annuale unico entro il quale gli esercenti depositi fiscali di vino devono presentare agli uffici delle dogane i seguenti documenti:

a) il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione;

b) il bilancio di materia, distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione;

c) il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *