Il nuovo provvedimento non ha sciolto i nodi sul «beneficiario unico» e su cosa si intenda per «nuovo beneficiari». I due punti controversi che lo scorso anno hanno provocato un’ondata di ricorsi al TAR.

Per la promozione del vino sui mercati esteri, decreto nuovo ma dubbi vecchi. Il nuovo provvedimento varato dal Ministero per le Politiche Agricole la scorsa settimana per sbloccare l’annualità 2018-19 della promozione sui mercati esteri con fondi dell’Ocm vino, una misura che prevede un budget di quasi € 102 milioni, non sembra aver sciolto i dubbi che hanno determinato lo scorso anno un vero e proprio fuoco incrociato di ricorsi al Tar con tanto di graduatorie impugnate, poi sospese e poi riattivate.

Anzi, sembrano emergere nuovi punti interrogativi. «A noi è sembrato di cogliere – ha commentato il responsabile vitivinicolo della CIA, Domenico Mastrogiovanni – che almeno il nodo del “beneficiario unico” sia stato sciolto. Nel senso che viene chiarito che uno stesso soggetto non può presentare più progetti nella stessa annualità o relativi allo stesso Paese Terzo».

Il riferimento è infatti all’articolo 3 punto 5 del nuovo decreto laddove recita che «i soggetti proponenti, di cui allo stesso articolo 3, non posso partecipare a più di un progetto per la medesima annualità e per il medesimo Paese Terzo o mercato del Paese Terzo».

Ma anche su questo i pareri sembrano discordanti. Non la pensano ad esempio allo stesso modo in Confagricoltura organizzazione tirata in ballo non casualmente visto che lo scorso anno aveva presentato sotto le insegne di Confagri Promotion ben tre differenti progetti promozionali.

«La formulazione dell’articolo – spiega il direttore di Confagricoltura, Franco Postorino – è esattamente la stessa per cui non credo che ci saranno cambiamenti. Temo che su questo punto si sia creato un equivoco. Anche perché nelle bozze circolate nelle settimane precedenti ce ne era una che su questo punto recitava: “i soggetti proponenti non possono presentare o partecipare a più di un progetto per la medesima annualità”. Una formulazione effettivamente diversa visto che nella seconda il soggetto è il progetto nella prima sono i proponenti. E il fatto che poi alla fine sia prevalsa quest’ultima mi fa ritenere che nulla sia cambiato rispetto al passato».

E non sembrano esserci novità di sorta neanche su un altro punto particolarmente contestato lo scorso anno. Ovvero quello che attribuiva la qualifica e la premialità nelle graduatorie prevista per i “nuovi beneficiari” anche ai nuovi soggetti giuridici, associazioni temporanee di imprese o consorzi, che erano partecipati da aziende che già avevano beneficiato dei contributi.

Un punto controverso e che pure scatenò lo scorso anno molte contestazioni. «Ho motivo di ritenere – ha aggiunto Postorino – che il criterio della Partita IVA introdotto lo scorso anno, ovvero quello di andare a verificare le singole Partite IVA di tutti i soggetti coinvolti in un’aggregazione per chiarire se avessero o meno già usufruito dei Fondi Promozione, dovrebbe valere anche quest’anno. Ma – lo ammetto – non ne siamo certi e su questo specifico punto presenteremo presto una interrogazione, una FAQ, al Ministero. In modo da avere una risposta entro il termine ultimo per la presentazione dei progetti che è il giorno 25 settembre».

 

 

 

 

 

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