Il decreto fiscale è legge. L’Aula della Camera ha infatti definitivamente approvato il provvedimento senza correzioni rispetto al testo votato dal Senato. Il decreto ha ottenuto 272 voti favorevoli e 143 contrari (3 gli astenuti).

Numerose le novità della rottamazione-ter delle cartelle esattoriali. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure potrà essere dilazionato fino a 18 (non più 10) rate. Le prime due (di importo pari al 10% del totale dovuto) devono essere versate rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre 2019. Le altre, invece, tutte di pari importo, devono essere versate a partire dal 2020 entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Numerose anche le modifiche introdotte nel corso dell’iter di conversione del provvedimento alla chiusura delle liti pendenti. Intanto, il decreto prevede che le controversie tributarie possono essere definite, e dunque chiuse, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Ma in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del suo valore.

Alleggerito, poi, il costo della chiusura in caso di soccombenza delle Entrate. In questi casi, infatti, il Decreto Legge convertito definitivamente dalle Camere consente la definizione della controversia con il pagamento del 40% del suo valore (anziché la metà, come originariamente previsto) in caso di soccombenza delle Entrate in primo grado; e con il pagamento del 15% del valore (anziché 1/5) in caso di soccombenza delle Entrate in secondo grado. Infine, le liti pendenti in Cassazione possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore.

Il decreto 119/2018 prevedeva la «dichiarazione integrativa» speciale che ora, nel testo convertito dal Parlamento, lascia spazio alla sanatoria sugli omessi versamenti alla quale potrà far ricorso non chi non ha effettuato la dichiarazione dei redditi ma solo chi, pur avendola effettuata, non ha pagato le imposte dovute o per assenza di liquidità o, più in generale, per difficoltà economiche.

Al pari delle infrazioni e delle inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile, le irregolarità formali commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta. Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti e con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

La regolarizzazione non può essere utilizzata per gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure, né per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e neppure per le violazioni già contestate in atti diventati definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Infine, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 il provvedimento prevede la proroga di due anni dei termini di prescrizione ordinari (cinque anni).

Per quanto riguarda la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, le novità introdotte nel decreto legge riguardano i termini e le rate dovute per la regolarizzazione. Le rate successive alla prima, in particolare, devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo, inoltre, sono dovuti gli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo al termine del versamento della prima rata.

Tra gli esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica vengono ricomprese anche le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario (legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65 mila.

Per il 2019, in riferimento alle informazioni già trasmesse, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i medici, i farmacisti, i veterinari e, più in generale, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Inoltre, le deroghe previste all’obbligo di fatturazione elettronica (niente sanzioni per il primo semestre 2019 e, a seconda dei casi, riduzione dell’80%) si applicano invece fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile.

In chiave anti-evasione cambiano anche le regole relative all’archivio dei rapporti finanziari. Intanto viene stabilito un termine di conservazione dei dati di dieci anni e poi l’accesso ai dati viene consentito anche alla Guardia di Finanza e al Dipartimento delle Finanze.

Le imprese che vogliono investire in Italia possono sottoporre all’Agenzia delle Entrate il relativo piano di investimento per conoscere il trattamento fiscale cui andranno incontro. La chance, prevista dal decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) è ora consentita non anche per investimenti più bassi rispetto a quanto richiesto fino a oggi: € 20 milioni anziché € 30 mln.

Prorogata al 30 giugno 2022, l’applicazione del reverse charge (il meccanismo dell’inversione contabile) per alcune operazioni come la cessione di cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, tablet e pc viene prorogata dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2022

La domanda di definizione agevolata non impedisce il DURC. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva potrà infatti essere rilasciato anche alle imprese che hanno chiesto la pace fiscale in presenza, ovviamente, di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti il rilascio del documento.

Dal 1° gennaio 2019 si pagherà un’imposta sui trasferimenti di denaro (eccetto le transazioni commerciali) effettuati verso Paesi non UE da money transfer. L’imposta sarà pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un minimo di € 10.

L’imposta sui liquidi con nicotina passa dal 50% al 10%, per quelli senza nicotina dal 50% al 5%. Ridotta dal 50% al 25% anche la misura per il calcolo dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. Concessa la vendita online ma solo in Italia e solo ai depositari autorizzati. Il costo è di € 70 milioni l’anno, coperti in gran parte con la nuova tassa sul money transfer.