Il deposito presso l’Ispettorato del lavoro del contratto collettivo aziendale o territoriale (ovvero della sua integrazione), che disciplina l’attività formativa meritevole del credito d’imposta «formazione 4.0», può avvenire entro il prossimo 31 dicembre, anche successivamente l’effettivo svolgimento dell’attività formativa. Sono alcuni dei principali chiarimenti diffusi ieri dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare 412088, incentrata sul credito d’imposta disciplinato dai commi 46 e seguenti della legge di Bilancio 2018 e dal decreto dello stesso MISE del 4 maggio 2018.

Le risposte alle domande delle imprese (anche a quelle riportate dal documento diffuso da Confindustria il 3 agosto 2018) giungono a poche settimane dalla chiusura del periodo d’imposta ed in contemporanea con i tentativi parlamentari di replicare l’iniziativa anche per il 2019. Si tratta, peraltro, di chiarimenti parziali, poiché il documento richiama una diversa e successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate, riguardante principalmente i profili di ordine fiscale.

Ricordiamo che il credito non ha una logica incrementale, essendo commisurato al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente sostenuto nel 2018 (o, più precisamente, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) con riferimento al periodo in cui esso è stato destinato ad attività di formazione, per acquisire o consolidare le conoscenze previste dal Piano nazionale Industria 4.0 negli ambiti delle vendite e marketing, dell’informatica e delle tecniche e tecnologie di produzione. Non sono agevolate altre spese, quali il costo dei docenti esterni l’impresa, l’ammortamento dei beni strumentali impiegati o il costo dei materiali utilizzati per la formazione.

In merito agli obblighi procedurali per avallare il corso in e-learning, la circolare lascia intendere che ne sono esonerati i corsi già tenuti, i quali comunque devono rispettare gli adempimenti documentali di cui l’articolo 6, comma 3 del decreto attuativo (registri presenze e altro).

Per l’attività formativa svolta nell’ambito dei gruppi, con la partecipazione in aula di docenti e discenti appartenenti a imprese diverse, il MISE apre ad una certa semplificazione, prevedendo che la relazione sul corso possa essere redatta con riferimento ad un unico progetto formativo e che il registro necessario per il monitoraggio delle presenze sia anch’esso unico. Tuttavia, la dichiarazione attestante l’effettiva partecipazione e i contenuti formativi (articolo 3, comma 3) va rilasciata a ciascun dipendente dalla singola impresa datrice di lavoro.

Per quanto riguarda, infine, il cumulo tra credito d’imposta e altri incentivi sulle medesime spese di formazione (ad esempio, quelli previsti dal FSE o dai Fondi Interprofessionali), previsto dall’articolo 8 nel rispetto delle intensità massime di aiuto ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 (e a cui la circolare aggiunge il regime «de minimis»), il MISE afferma che l’impresa deve verificare che la somma dei due incentivi non superi il 50% dei costi ammissibili.

Nel caso di aiuti concessi per finalità diverse (ad esempio, l’assunzione di lavoratore svantaggiato), il calcolo del credito d’imposta considera la retribuzione lorda maturata nelle ore/giornate di formazione, al netto della quota già coperta dall’incentivo al momento dell’assunzione.

 

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