“Qualora lo Stato ospitante richieda che i familiari che si uniscono al cittadino dell’Unione o al cittadino del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione abbiano un visto di ingresso, lo Stato ospitante concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti necessari. Tali visti saranno rilasciati gratuitamente il prima possibile e sulla base di una procedura accelerata”.
ARTICOLO 15
Diritto di soggiorno permanente
1.I cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito, nonché i loro rispettivi familiari, che hanno soggiornato legalmente nello Stato ospitante conformemente al diritto dell’Unione per un periodo continuativo di 5 anni o per il periodo di cui all’articolo 17 della Direttiva 2004/38 / CE , hanno il diritto di soggiornare stabilmente nello Stato ospitante alle condizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Direttiva 2004/38 / CE. I periodi di legale soggiorno o di lavoro conformemente al diritto dell’Unione prima e dopo la fine del periodo transitorio devono essere inclusi nel calcolo del periodo necessario per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
2.Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente sarà perso solo attraverso l’assenza dallo Stato ospitante per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi.
ARTICOLO 17
Stato e cambiamenti
1. Il diritto dei cittadini dell’Unione e dei cittadini del Regno Unito e dei loro rispettivi familiari di fare affidamento direttamente su questa parte non è pregiudicato quando cambiano status, ad esempio tra studente, lavoratore, lavoratore autonomo e persona economicamente inattiva. Le persone che, alla fine del periodo di transizione, godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di cittadini dell’Unione o di cittadini del Regno Unito, non possono diventare persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) ad).
2. I diritti previsti nel presente titolo per i familiari che sono dipendenti da cittadini dell’Unione o i cittadini del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, sono mantenuti anche dopo che cessano di essere dipendenti.
ARTICOLO 18
Emissione di documenti di soggiorno
1.Lo Stato ospitante può richiedere ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e ad altre persone che risiedono nel suo territorio conformemente alle condizioni stabilite nel presente titolo di chiedere un nuovo status di residenza che conferisca i diritti e un documento che attesti tale status, anche in forma digitale.
L’applicazione di tale status di residenza è soggetta alle seguenti condizioni:
a) lo scopo della procedura di domanda consiste nel verificare se il richiedente abbia diritto ai diritti di soggiorno stabiliti nel presente titolo. In tal caso, il richiedente ha il diritto di ottenere lo status di residenza e il documento attestante tale status;
(b) il termine per la presentazione della domanda non deve essere inferiore a 6 mesi dalla fine del periodo di transizione, per le persone che risiedono nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione.
Per le persone aventi diritto ad iniziare la residenza dopo la fine del periodo di transizione nello Stato ospitante conformemente al presente titolo, il termine per la presentazione della domanda è 3 mesi dopo il loro arrivo o la scadenza del termine di cui al primo comma, a seconda di quale data è successiva.
Lo Stato ospitante può esigere che i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito presentino, oltre ai documenti di identità di cui al punto (i) del presente paragrafo, i seguenti documenti giustificativi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 / CE:
(i) se risiedono nello Stato ospitante a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 / CE in qualità di lavoratori autonomi o lavoratori autonomi, una conferma dell’impegno del datore di lavoro o un certificato di lavoro, o prova che sono lavoratori autonomi;
ii) se risiedono nello Stato ospitante in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 / CE in quanto persone economicamente inattive, prova che dispongono di risorse sufficienti per far sì che essi e i loro familiari non divengano un onere a carico del sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante durante il periodo di residenza e che abbiano una copertura medico-assicurativa completa nello Stato ospitante;
ARTICOLO 20
Restrizioni sui diritti di soggiorno e ingresso
1.Il comportamento dei cittadini dell’Unione o dei cittadini del Regno Unito, dei loro familiari e di altre persone che esercitano diritti a norma del presente titolo, qualora tale comportamento si sia verificato prima della fine del periodo transitorio, è considerato ai sensi del capo VI della Direttiva 2004 / 38 / CE.
2.La condotta di cittadini dell’Unione o di cittadini del Regno Unito, dei loro familiari e di altre persone che esercitano diritti a norma del presente titolo, qualora tale comportamento si sia verificato dopo la fine del periodo di transizione, può costituire un motivo di restrizione del diritto di soggiorno da parte Stato ospitante o diritto di ingresso nello Stato di lavoro conformemente alla legislazione nazionale.
3.Lo Stato ospitante o lo Stato di lavoro possono adottare le misure necessarie per rifiutare, revocare o invalidare qualsiasi diritto conferito dal presente titolo in caso di abuso di tali diritti o frode, come stabilito all’articolo 35 della direttiva 2004/38 / CE. Tali misure sono soggette alle garanzie procedurali di cui all’articolo 21 del presente Accordo.
4.Lo Stato ospitante o lo Stato di lavoro possono rimuovere dal proprio territorio i richiedenti che hanno presentato domande fraudolente o abusive alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/38 / CE, in particolare gli articoli 31 e 35, anche prima che fosse emessa una sentenza definitiva trasmessa in caso di ricorso giudiziario richiesto contro il rigetto di una siffatta domanda.