Il decreto Dignità ha finalmente introdotto l’esonero dalla trasmissione dello spesometro per le imprese agricole che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7mila e che non abbiano rinunciato al regime di esonero oppure optato per il regime normale.

L’articolo 11 del Dl 87, così come modificato con la legge di conversione, ne abolisce l’obbligo, abrogando il comma 8-bis dell’articolo 36 del Dl 179/2012: si trattava di una norma che giustificava l’obbligo delle spesometro per i piccoli agricoltori per ragioni di controllo della tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari. La norma prevede espressamente l’abolizione con effetto dal 1° gennaio 2018, cosicché l’adempimento non dovrà essere osservato nemmeno per il primo semestre di quest’anno.

Il pregresso

Fino ad ora, e ciò significa fino al 31 dicembre 2017, l’esonero riguardava soltanto i piccoli agricoltori che operano in montagna. L’esenzione era circoscritta alle zone montane e sulla base anche della risoluzione della Agenzia delle Entrate 105 del 28 luglio 2017, si applicava ai soggetti che svolgono l’attività nei terreni:

  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

L’esonero si applicava a condizione che i produttori agricoli esercitassero l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.

 

L’esonero dal 2018

Finalmente con la conversione del Decreto Legge 87/2018 è andato a buon fine l’emendamento che dispone l’esonero dallo spesometro per tutti i produttori agricoli esonerati ai fini dell’IVA; di tentativi ne sono stati fatti alcuni anche in sede di conversione della Legge di Stabilità 2018, ma senza esito positivo.

La norma che regola lo spesometro (Articolo 21 del Decreto Legge 78/2010) stabilisce che devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse e di quelle registrate. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 1 del 7 febbraio 2017, per gli agricoltori minimi aveva circoscritto l’obbligo alle sole autofatture attive che nella fattispecie vengono emesse dagli acquirenti. Invece in passato gli agricoltori esonerati predisponevano sia l’elenco clienti che fornitori.

Si ricorda che le imprese agricole usufruiscono del regime di esonero dagli adempimenti IVA (versamento ed obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale), se nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a € 7mila e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A, allegata al decreto IVA.

L’esclusione dallo spesometro per questi soggetti è ampiamente condivisibile in quanto essi sono esonerati da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione della conservazione e numerazione delle fatture di vendita emesse dagli acquirenti e delle fatture di acquisto.

Tenuto conto che lo spesometro riguarda i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, anche sulla base del dato letterale l’esonero dallo spesometro poteva essere invocato in quanto questi agricoltori non emettono fatture e nemmeno le registrano. Questi soggetti erano tuttavia stati spiazzati dal fatto che la norma finora escludeva espressamente soltanto i piccoli agricoltori operanti in montagna.

Ovviamente l’esonero, non potrà essere invocato dai produttori agricoli minimi che abbiano rinunciato al regime di esonero ovvero che abbiano optato per il regime normale.

Le scadenze

L’articolo 11 del Decreto Dignità riprende senza apportare sostanziali modifiche le scadenze per la trasmissione telematica delle fatture emesse e registrate (spesometro).

Per le imprese agricole non esonerate ai fini dell’IVA, come per la generalità dei contribuenti, sono confermate le scadenze dello spesometro con periodicità’ semestrale entro il 30 settembre per il primo semestre e del 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre. La cadenza semestrale deriva da una opzione che però perde di significato in quanto i soggetti che intendono predisporre lo spesometro trimestralmente possono trasmettere la comunicazione relativa al terzo trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019 anziché entro il prossimo mese di novembre.

A parte eventuali modifiche normative dal prossimo anno 2019, lo spesometro verrà abolito in quanto assorbito dalla fatturazione elettronica e rimarrà con scadenza mensile per le operazioni con l’estero (escluse le bollette doganali).

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