La giurisprudenza di legittimità, con innumerevoli pronunciamenti, si è occupata costantemente e frequentemente della decadenza dalle agevolazioni tributarie previste per la Piccola Proprietà Contadina (PPC). Recentemente la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14963/2018, ha fornito importanti indicazioni sulla decadenza dalle agevolazioni fiscali, stabilite per la PPC dalla legge 604/1954, a causa della cessione infra-quinquennale coattiva di un fondo.
Nello specifico una società di capitali (SRL) acquistava nel corso del 2004 un fondo rustico per il quale chiedeva ed otteneva di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 604/1954 per la PPC, ma appena un anno dopo alienava l’immobile senza rispettare la disciplina sulla prelazione agraria.
L’ufficio riteneva che si fossero verificate le condizioni per la decadenza dei benefici fiscali, dopo aver accertato che il terreno era stato trasferito entro i cinque anni dall’acquisto, peraltro da soggetto privo della qualifica di «Imprenditore Agricolo Professionale» (IAP).
L’avviso di liquidazione delle maggiori imposte e delle sanzioni veniva impugnato sia dalla società che dal suo amministratore pro-tempore. Secondo i ricorrenti, il trasferimento del fondo non era intervenuto volontariamente, ma a seguito di un giudizio promosso dal Coltivatore Diretto (CD) confinante, che giudizialmente aveva esercitato il diritto di riscatto, e che la qualifica di IAP, sussistente all’epoca della compravendita, era posseduta da un altro amministratore e legale rappresentante della società contribuente.
I primi giudici tributari cremonesi hanno respinto il ricorso (cumulativo), mentre i giudici del riesame hanno accolto l’appello dei contribuenti.
In particolare, il Collegio Regionale di Brescia ha ritenuto che:
- a) il trasferimento del fondo rustico, in considerazione dell’esito dell’iniziativa giudiziaria del soggetto prelazionario, escludeva la volontarietà della cessione e conseguentemente i contribuenti non potevano essere considerati decaduti dai benefici fiscali;
- b) la società acquirente poteva essere considerata IAP, a nulla rilevando la circostanza che il legale rappresentante della stessa avesse, successivamente, perso tale qualità.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ma i giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso per infondatezza.
Gli Ermellini, dando seguito al proprio consolidato insegnamento, hanno ribadito che la decadenza dalle agevolazioni tributarie previste per la PPC (articolo 7 della legge 604/1954) colpisce l’acquirente il quale, prima del termine stabilito (cinque anni), «aliena volontariamente» il bene acquistato (cfr. articolo 11, comma 2, Dlgs 228/2001).
Tuttavia – così la suprema Corte – la decadenza stessa può essere esclusa solo quando l’evento, che rende impossibile la realizzazione delle finalità normative, agisca in senso assoluto ed oggettivo come causa esterna non imputabile al contribuente.
La sentenza impugnata ha applicato correttamente tale supremo principio, in quanto ha ritenuto che il trasferimento del fondo non costituiva un trasferimento volontario, ma un trasferimento coattivo, avendo i giudici d’appello verificato l’esistenza di quelle condizioni che possono ragionevolmente escludere la volontarietà del comportamento del contribuente, in base all’analisi delle risultanze del processo civile concernente il riscatto agrario.
Gli Ermellini hanno riaffermato altresì, in ordine all’altra censura sollevata dall’Agenzia delle Entrate, che le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli IAP (persone fisiche o società), ma solo a quegli IAP che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (gestione Inps).
Nel caso di società di capitali, come la SRL in questione, affinché la stessa possa essere ammessa ai benefici, è sufficiente che la qualifica di IAP sia apportata dall’amministratore per la sua attività svolta nella società. Infatti, osserva la suprema Corte, per accedere alle agevolazioni, previste dal Dlgs 99/2004 per lo IAP sia persona fisica che società, è necessario che nell’ambito societario sussista una sorta di equiparazione tra socio/amministratore e relativa società (conforme, ordinanza n. 10542/2017).